IMPOSTA DI SOGGIORNO

Informativa Per Gli Ospiti

Con Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana n. 100 del 13/11/2017 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno, in vigore dal 1°gennaio 2018


Cos’è l’imposta di soggiorno.

L’imposta di soggiorno - disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – è l’imposta di scopo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. L'Unione Comuni della Garfagnana con i proventi della imposta provvederà a  migliorare la fruizione turistica del territorio della Garfagnana .


Chi paga l’Imposta di soggiorno.

Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio della Garfagnana fino a un massimo di 5 notti consecutive nella stessa struttura e che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione dei Comuni della Garfagnana.


TARIFFE:

In tutte le tipologie di strutture ricettive euro 1.00 a notte per persona

(dal 1° Maggio al 30 Settembre)


In tutte le tipologie di strutture ricettive euro 0.50 a notte per persona

(dal 1° Ottobre al 30 Aprile)


Esenzioni.

Le esenzioni previste dall’art.7 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:


a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;

b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 unità;

c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali interessati, per un massimo di due persone per paziente;

d)i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;

e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;

f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione.

Le esenzioni, fatto salvo le esenzioni di cui al punto 1 sono subordinate alla compilazione a cura del gestore o dell’interessato di attestazioni rese in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni


Riduzione 50%

Le riduzioni previste dall’art.7 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono pari al 50% per:

a) Per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi

b) per chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile .



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