IMPOSTA DI SOGGIORNO
Informativa Per Gli Ospiti
Con Deliberazione della Giunta dell’Unione Comuni Garfagnana n. 100 del 13/11/2017 è stata istituita l’Imposta di Soggiorno, in vigore dal 1°gennaio 2018
Cos’è l’imposta di soggiorno.
L’imposta di soggiorno - disciplinata dall’art. 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 – è l’imposta di scopo a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. L'Unione Comuni della Garfagnana con i proventi della imposta provvederà a migliorare la fruizione turistica del territorio della Garfagnana .
Chi paga l’Imposta di soggiorno.
Tutti coloro che pernottano in strutture ricettive presenti sul territorio della Garfagnana fino a un massimo di 5 notti consecutive nella stessa struttura e che non risultano iscritti nell’anagrafe della popolazione dei Comuni della Garfagnana.
TARIFFE:
In tutte le tipologie di strutture ricettive euro 1.00 a notte per persona
(dal 1° Maggio al 30 Settembre)
In tutte le tipologie di strutture ricettive euro 0.50 a notte per persona
(dal 1° Ottobre al 30 Aprile)
Esenzioni.
Le esenzioni previste dall’art.7 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono le seguenti:
a) i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
b) un autista di pullman e una guida turistica di accompagnamento di gruppi non inferiori a 15 unità;
c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie dei territori comunali interessati, per un massimo di due persone per paziente;
d)i portatori di handicap non autosufficienti con accompagnatore;
e) i dipendenti di strutture ricettive non residenti che lavorano nella medesima struttura ed alloggiano per motivi di lavoro;
f) i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
g) i lavoratori fuori sede dimostrabile mediante autocertificazione.
Le esenzioni, fatto salvo le esenzioni di cui al punto 1 sono subordinate alla compilazione a cura del gestore o dell’interessato di attestazioni rese in base alle disposizioni di cui agli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni
Riduzione 50%
Le riduzioni previste dall’art.7 del regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno sono pari al 50% per:
a) Per gli studenti ed i loro accompagnatori che alloggiano nelle strutture in occasione di gite scolastiche organizzate, master o stage formativi
b) per chi pernotta nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile .